In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE così come interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (Corte Giustizia, 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale ne sia la veste e la qualità, non potendo l’assicuratore avvalersi per negare il risarcimento di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri, o quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell’incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto. L’onus probandi della consapevolezza del difetto di assicurazione, dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario, in quanto il veicolo era stato oggetto di furto, incombe, secondo la norma Eurounitaria, in capo all’assicuratore. La norma di cui all’art. 283, comma 2 del Codice delle Assicurazioni, anche nella versione precedente la novella del 2005, è d’altronde sempre stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la deroga alla non risarcibilità del danno del terzo trasportato da parte della compagnia di assicurazioni si giustifica a condizione che sussista la condizione dell’ignoranza dell’illegale circolazione.
NDR: in senso conforme Cass. 19/06/2015 n. 12687, 30/08/2013 n. 19963, 03/07/2020, n. 13738 e 17/11/2021, n. 34788; si veda altresì Cass. n. 12231 del 9 maggio 2019.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.6.2023, n. 15982
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