In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, atteso che l’art. 141 del d.lgs. n. 206 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante. In altri termini, la disciplina in questione consente di tener conto dell’esigenza di salvaguardare la posizione del terzo, non ostacolando il ricorso ad uno strumento di tutela semplificato e più celere, aggiuntivo rispetto all’ordinaria azione nei confronti del proprietario del veicolo e civilmente responsabile. Se ne ricava che la disciplina di cui agli art. 141 s.s. c.a.p., di certo, attribuisce al terzo trasportato un incondizionato diritto di agire per il risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione del mezzo, nei confronti dell’assicuratore del vettore.
NDR: in argomento Cass. 1279/2019 e 1161/2020.
Corte di appello di Milano, sentenza del 6.7.2022, n. 2368
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