Non bisogna confondere l’obbligo della compagnia di assicurazione di pagare l’indennità al danneggiato ex art. 1917 c.c. con l’obbligo, sempre in capo alla compagnia di assicurazione, di pagare invece le spese legali sostenute dal proprio assicurato. Si tratta di due obblighi che hanno naturalmente funzione e contenuto diversi.
Dall’obbligo di pagare direttamente l’indennizzo non si può certamente desumere un analogo obbligo di pagare preventivamente le spese legali, anche se il proprio assicurato non le ha effettivamente sostenute. E tanto si deduce dal terzo comma dell’art. 1917 c.c. il cui tenore letterale è nel senso che sono a carico dell’assicurato le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato: tali spese, pertanto, per poter essere ripetute, devono essere state per l’appunto “sostenute” dall’assicurato il quale, quindi, non può pretenderne il rimborso se per l’appunto non le ha affrontate.
Conferma di questa interpretazione è ravvisabile anche dall’art. 1914 c.c. sull’obbligo di salvataggio, ove è previsto che sono a carico dell’assicuratore le spese di salvataggio fatte dall’assicurato.
In entrambi i casi le norme postulano che l’assicuratore rimborsi l’assicurato di una spesa effettivamente sostenuta e non già di una che costui non ha ancora affrontato.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.7.2022, n. 21290
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