Posto che tra il responsabile d’un sinistro stradale ed il suo assicuratore esiste un vincolo di solidarietà passiva, c.d. a interesse unisoggettivo, e che nulla vieta al creditore di munirsi di tanti titoli esecutivi, quanti sono i debitori solidali, va osservato che qualunque impresa di assicurazione, per essere autorizzata all’esercizio, deve dimostrare il possesso dei requisiti strutturali, finanziari e patrimoniali stabiliti dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 14 e ss. Un’impresa assicuratrice, dunque, per il solo fatto di essere tale deve presumersi un debitore solvibile, o comunque un debitore maggiormente solvibile rispetto a qualunque comune persona fisica. E’ dunque non solo legittimo, ma anche ovvio e naturale che il creditore di una obbligazione solidale, sebbene abbia già ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di uno dei contenitori, conservi interesse a munirsi di un ulteriore titolo esecutivo nei confronti di quello, tra i vari coobbligati, che dia maggiori garanzie di solvibilità.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 31.3.2021, n. 8828
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