In sede di rivalsa, non può riconoscersi all’assicuratore sociale un importo superiore rispetto a quello che spetta al danneggiato, ossia, al danno cagionato dal terzo: pertanto, il limite quantitativo è rappresentato dal complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto dal responsabile all’infortunato secondo le norme generali sui danni da fatto illecito.
NDR: in tal senso Cass. 13753/06.
Tribunale di Milano, sentenza del 26.10.2020, n. 6651
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