Risarcimento del danno del terzo trasportato

Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni private, il terzo trasportato, non è tenuto a dimostrare la responsabilità del conducente, ma deve fornire la prova del nesso causale. Scopo della norma, infatti, è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela – rispetto a quello di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c. – al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice (del vettore), risparmiandogli, in tal modo, l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per la sua applicazione, inoltre, l’art. 141 postula la presenza di almeno due vetture coinvolte nel sinistro, mentre non è necessario che si verifichi una collisione o uno scontro.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.01.2021, n. 414

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