La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, visto che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato. Dunque, non può introdursi il dato della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la tempestiva denuncia) quale elemento necessario a integrare il requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa.
NDR: in argomento si veda Cass. 27541/2016, 3019/2016, 3019/2016, 23434/2014 e 20066/2013.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 31.8.2020, n. 18097
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