Con riferimento alla mala gestio, va in primo luogo ricordato che la responsabilità per mala gestio dell’assicuratore c.d. impropria (ovvero quella che deriva, come nel caso di specie, dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato) ha come conseguenza l’obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale. Tanto ricordato, si conferma che l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove incorra in detta ipotesi, è tenuto alla corresponsione degli interessi ed, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, c.c. e che detta responsabilità per mala gestio può comportare la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno, ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile. In particolare, nel caso in cui il danno causato dall’assicurato ecceda il massimale, l’obbligazione dell’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato ha per oggetto il versamento dell’intero massimale e, poiché quest’ultimo rappresenta una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, l’obbligazione è di valuta, per cui, in caso di mora, l’assicuratore sarà tenuto al pagamento degli interessi legali dal giorno della mora, nonché, eventualmente, del maggior danno di cui all’art. 1224, secondo comma, c.c. ed a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta in quanto le conseguenze della mora scaturiscono dall’inadempimento dell’assicuratore e non dall’illecito dell’assicurato. Nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiato, infatti, l’assicuratore assume la veste di debitore, non di mandatario o gestore di affari altrui, per cui la mora dell’assicuratore, nell’ambito di tale rapporto, non potrà mai comportare altre conseguenze che quelle di cui all’art. 1224 c.c., ovvero l’obbligo di pagamento di somme eccedenti il massimale a titolo di interessi o maggior danno ex art. 1224 c.c., ma mai a titolo di capitale.
NDR: in argomento Cass. n. 4688 del 14.2.2022, n. 18939 del 31.7.2017 e n. 4892 del 14.3.2016.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 13.7.2023, n. 5093
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