In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata della L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l’appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato; il parametro è costituito dalle tabelle vigenti al momento del sinistro che, in quanto elemento integrativo della fattispecie normativa di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 21, il giudice deve conoscere ed applicare anche d’ufficio.
Il danno da “mala gestio” dell’assicuratore della r.c.a. deve essere liquidato, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l’inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, mentre, se lo stesso era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito è levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l’ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore.
NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. n. 7247 del 29/3/2006, n. 22893 del 13/12/2012 e n. 16148 del 17/6/2019; alla seconda massima n. 13537 del 13/6/2014, n. 10221 del 26/4/2017, n. 10221 del 26/4/2017, n. 9666 del 19/4/2018 e n. 29027 del 20/10/2021.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 11.10.2023, n. 28410
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