Nel particolare settore dell’assicurazione della responsabilità civile automobilistica, il debitore di una obbligazione risarcitoria, il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato, paga male (e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l’ordinaria diligenza, dell’avvenuta surrogazione (regola, quest’ultima, che non è altro se non un’applicazione peculiare del generale principio dell’effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente di cui all’art. 1189 c.c.). Ciò premesso, va affermato che:
– da un lato, la legge ha previsto un particolare automatismo, inteso a troncare incertezze e controversie, basato su due oneri contrapposti e convergenti. L’assicuratore della r.c.a., prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte d’un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest’ultimo. L’assicuratore sociale, ricevuta tale comunicazione, ha l’onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito all’assicuratore della r.c.a. risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio (art. 142 cod. ass.);
– dall’altro, l’art. 142 cod. ass.: a) costituisce una applicazione particolare del generale principio di cui all’art. 1189 c.c., e deve essere interpretato nel senso che l’assicuratore della r.c.a. non è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti dell’assicuratore sociale, quando risarcisca il danneggiato, pur sapendo che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi, a nulla rilevando in tal caso il silenzio serbato dall’assicuratore sociale nei 45 giorni stabiliti dall’art. 1423 cod. ass. Depongono in tal senso la genesi e la ratio dell’art. 142 cod. ass.; b) condivide la medesima ratio dell’art. 1189 c.c., con la seguente conseguenza che: quando l’assicuratore della r.c.a. abbia diligentemente richiesto all’assicuratore sociale se intenda surrogarsi, senza riceverne risposta entro 45 giorni, la legge equipara tale silenzio ad una risposta negativa. Spirato quel termine, pertanto, l’assicuratore della r.c.a. è legittimato a presumere ope legis che l’assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima; se si presume che l’assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima, dovrà altresì presumersi che quest’ultima sia rimasta titolare dell’intero credito risarcitorio. Ricorrendo tali circostanze, pertanto, l’assicuratore della r.c.a. nel risarcire la vittima adempie la propria obbligazione nelle mani di un soggetto che appare creditore dell’intero risarcimento, in virtù d’una presunzione legale, e tale pagamento esonera l’assicuratore della r.c.a. dal suo debito nei confronti dell’assicuratore sociale che volesse tardivamente surrogarsi. Prova ne sia, che nel caso di mendacio da parte del danneggiato circa il suo diritto a prestazioni da parte dell’assicuratore sociale, l’azione di ripetizione nei confronti del danneggiato in mala fede è concessa non all’assicuratore della r.c.a., ma all’assicuratore sociale (art. 142, comma terzo, secondo periodo, cod. ass.)”; c) ha, “tra gli altri suoi scopi sopra riassunti, quello di tutelare l’affidamento dell’assicuratore della r.c.a., ingenerato dal silenzio dell’assicuratore sociale, con la conseguenza che l’applicabilità di tale norma sta e cade con la sua ratio, e cioè l’esistenza d’un affidamento da tutelare. Affidamento che non può esservi quando l’assicuratore della r.c.a., al momento in cui paga il risarcimento dovuto alla vittima, sappia che l’assicuratore sociale ha manifestato l’intenzione di surrogarsi. Varrà, in quest’ipotesi, il principio cessante ratione legis, cessat et ipsa lex: infatti, non essendovi un affidamento incolpevole da tutelare in capo all’assicuratore della r.c.a., questi non potrà più sottrarsi alla domanda di surrogazione, nemmeno invocando il silenzio serbato dall’assicuratore sociale nel termine di 45 giorni stabilito dall’art. 142 cod. ass.”.
NDR: in tal senso Cass. 14981/2022.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.3.2024, n. 6716
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno