Procedura per il risarcimento diretto, cessione del credito e litisconsorzio

Va confermato che al giudizio proposto dal danneggiato verso il proprio assicuratore deve obbligatoriamente partecipare anche il responsabile del sinistro ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 144 e 149; il litisconsorzio necessario sussiste anche se, nella procedura per il risarcimento diretto, l’azione è proposta dal cessionario del credito risarcitorio. La procedura di indennizzo diretto si caratterizza infatti esclusivamente per la particolare semplificazione del sistema di liquidazione, in cui l’assicuratore del danneggiato non fa altro che liquidare il danno per conto dell’assicurazione del danneggiante, mentre il litisconsorzio necessario risponde – anche in tale procedura – alla finalità di rendere opponibile al danneggiante la sentenza che accerti la responsabilità e ad agevolare – nei suoi confronti – l’esercizio delle azioni di rivalsa che competono all’assicuratore (nella specie: la parte, nel richiedere – in qualità di cessionaria del credito nascente da sinistro stradale – il pagamento dell’indennizzo assicurativo all’assicurazione, ha esercitato il medesimo diritto che, nella procedura di risarcimento diretto, competeva al danneggiato/cedente nei confronti del proprio assicuratore; la domanda riguardava il danno a cose scaturito da un sinistro tra veicoli identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria ex D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, comma 1; nel contratto di cessione era evidenziato che il credito aveva ad oggetto il risarcimento del danno al veicolo (quantificato in Euro 1284,00) di cui il soggetto assicurato sosteneva di esser titolare verso il proprio assicuratore, specificando che il sinistro era stato causa dall’altro conducente; il credito risarcitorio era liberamente cedibile, non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi; il cessionario era perciò legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questa e del suo assicuratore al risarcimento dei danni; al giudizio doveva – tuttavia – partecipare anche il responsabile del sinistro; la domanda del cessionario, avendo ad oggetto il credito spettante al danneggiato, soggiaceva alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 144 e ss. e alle regole processuali che presiedono al suo accertamento, tra cui è ricompresa la partecipazione necessaria al giudizio del responsabile del sinistro; neppure in tal caso vengono meno le ragioni che impongono la partecipazione necessaria al giudizio risarcitorio del responsabile del sinistro).

NDR: in argomento Cass. 21896/2017, 14887/2019, 16383/2006 e 3554/19719.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 20.1.2023, n. 1746

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