Va confermato che la consapevolezza da parte del trasportato della circolazione illegale del veicolo rappresenta l’unica eccezionale ipotesi, anche secondo i principi comunitari, che consente all’assicuratore di rifiutare il risarcimento al terzo trasportato (dal compendio istruttorio in atti, appare del tutto inverosimile e illogico che il de cuius sia stato trasportato sul veicolo nell’inconsapevolezza della provenienza furtiva del veicolo; è sufficiente rilevare che il trasporto è avvenuto in piena notte e che l’accensione della vettura è avvenuta non mediante impiego di chiavi ma tramite manomissione del blocchetto di accensione, tutti elementi che rendono fantasiosa la ricostruzione degli attori secondo cui il de cuius avrebbe accettato un passaggio da uno sconosciuto, peraltro meramente allegata e non suffragata da prove, consentontendo anzi di presumere la piena consapevolezza del de cuius circa la provenienza furtiva del veicolo.
NDR: in senso conforme Cass. 13738/2020.
Tribunale di Milano, sentenza del 20.1.2022, n. 357
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