L’assicuratore della r.c.a. è debitore in via diretta d’una obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato (articolo 144 cod. ass.). Questa obbligazione va adempiuta nel termine stabilito dalla legge, che nel caso di morte o lesioni personali causate da persona assicurata da una impresa assicuratrice in bonis è di 90 giorni decorrenti da quello in cui la vittima ha richiesto per iscritto il risarcimento (articolo 148 cod. ass.). Superato questo termine legale di adempimento anche l’assicuratore della r.c.a. – come qualsiasi altro debitore inadempiente – va incontro agli effetti della mora, a meno che non dimostri che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile, ex articolo 1218 c.c.
La mora dell’assicuratore della r.c.a. nei confronti del danneggiato ha conseguenze diverse a seconda che il massimale sia capiente o incapiente. Sino a quando il massimale resti capiente rispetto al danno causato dall’assicurato al terzo, la mora dell’assicuratore è giuridicamente insignificante, perché resta assorbita dalla mora dell’assicurato. Quando il danno causato dall’assicurato eccede il massimale, l’obbligazione dell’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato ha per oggetto l’intero massimale.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.03.2022, n. 8676
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