L’RCA vale anche se il veicolo staziona in un’area privata?

Va confermato che ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la RCA deve dunque rinvenirsi soltanto nell’uso del veicolo “conforme alla sua funzione abituale”, ossia di mezzo di trasporto, senza che rilevi la natura dell’area su cui esso è utilizzato. Deve, pertanto, considerarsi coperte dall’assicurazione obbligatoria RCA anche quelle situazioni in cui un veicolo staziona in un’area privata.

NDR: in tal senso Cass., SU 21983/2021; per la giurisprudenza UE si veda Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C- 162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C- 514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018; si veda altresì Corte di Giustizia sent. 20.6.2019.

Corte di appello di Milano, sentenza del 14.3.2022, n. 831

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