La circolazione dei veicoli sprovvisti di carta di circolazione è consentita, quando sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, con l’utilizzo della targa prova. Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Se, infatti, la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Pertanto, dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere, ove ne ricorrano i presupposti, solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.
Cassazione civile, Sezione Terza, ordinanza del 14.12.2020, n. 28433
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