La procedura di risarcimento diretto del trasportato ex art 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 richiede quale requisito il necessario coinvolgimento di almeno due veicoli, benché non sia necessariamente richiesta una collisione o che il secondo veicolo sia identificato. Ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in particolare, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli.
NDR: in tal senso Cass. 8/10/2019, n. 25033.
Tribunale di Roma, sentenza del 18.5.2021, n. 8563
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