L’assicuratore, convenuto in giudizio dall’assicurato per il pagamento dell’indennità assicurativa, in virtù del principio di economia processuale, può agire nella medesima sede a tutela del proprio diritto di surrogazione, anche in difetto del previo pagamento di detta indennità, chiamando in causa il terzo responsabile (o anche corresponsabile) del danno, al fine di ottenere, nei confronti di questo, una sentenza condizionale di condanna alla rivalsa di quanto sarà condannato a pagare all’assicurato a titolo di indennità.
NDR: in tal senso Cass. 15930/02, 13342/04 e 19320/18.
Corte di appello di Milano, sentenza del 19.7.2022, n. 2532
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