La surrogazione impedisce che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. Conseguentemente, le somme attribuite al danneggiato dall’assicuratore sociale a titolo di indennità per l’invalidità civile permanente devono essere detratte dall’ammontare del danno riconosciuto in favore di quest’ultimo e posto a carico del danneggiante e del suo assicuratore per la r.c.a.
NDR: in tal senso Cassazione, Sezioni Unite, sentenze del 22 maggio 2018, n. 12566 e n. 12567
Cassazione civile, ordinanza del 5 novembre 2020, n. 24633
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