Perfino il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo riconducibile né al paradigma del n. 5, né a quello del n. 4 (per il tramite della deduzione della violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nei termini ora indicati), non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 11.12.2023, n. 34404
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