Diritto di rivalsa anche se l’assicuratore ha risarcito su semplice richiesta del danneggiato

Nel caso in cui l’impresa di assicurazione agisca per la rivalsa nei confronti dell’assicurato, dopo avere risarcito la terza trasportata, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, comma 2, il convenuto in rivalsa può opporre all’assicuratore tutte le eccezioni in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro, all’esistenza del danno ed all’entità del risarcimento: l’assicuratore, quando non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, “ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”. Tale disposizione trova applicazione anche quando l’assicuratore abbia risarcito il danno sulla semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell’assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del risarcimento, con onere probatorio a suo carico.

NDR: in senso conforme Cass. n. 25429 del 2018, n. 22616 del 2012 e n. 11065 del 2003.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.1.2021, n. 458

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