Il diritto di rivalsa, previsto dall’art. 144, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private, riguarda esclusivamente la posizione dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato per l’ipotesi in cui lo stesso assicuratore avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Né può sostenersi che la disciplina possa essere estesa in via analogica alla posizione dell’assicurato nei confronti della compagnia, non ricorrendo la medesima ratio legis.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 11.11.2020, n. 25297
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