In tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all’indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato danneggiante, poiché l’espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura.
NDR: in tal senso Cass. 24/05/2023, n. 14419, con la precisazione che, ai fini della sottoposizione a pignoramento, è irrilevante che il diritto dell’assicurato alla garanzia della compagnia assicuratrice sia subordinato all’effettivo adempimento, da parte del primo, dell’obbligazione risarcitoria.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 2.4.2024, n. 8697
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