Nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, il consenso a pretendere l’indennizzo in luogo dell’avente diritto non può essere presunto in base alla mera sottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce al contraente detta potestĂ , occorrendo che la stessa sia confermata da un consenso espresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex art. 1891, comma 2, c.c, atteso che tale norma configura un’ipotesi di sostituzione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandato dell’avente diritto che, quanto all’incasso, può avere ad oggetto sia crediti giĂ sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cui validitĂ ed efficacia sarebbero necessarie l’esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza.
NDR: in tal senso Cass. n. 4923 del 2 marzo 2018.
Corte di appello di Milano, sentenza del 12.10.2022, n. 3183
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