Conseguenze dannose del sinistro ed efficacia della copertura assicurativa: questione autonoma

Dovendo ritenersi che la compagnia assicuratrice sia chiamata a rispondere, nei confronti dei danneggiati, a titolo di garanzia, degli stessi danni provocati dall’assicurato, la controversia insorta con riguardo all’esatta identificazione delle conseguenze dannose provocate (anche) dall’assicurato (e originariamente introdotta con domanda proposta anche nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta) deve ritenersi tale da non spiegare alcuna incidenza, neppure indiretta, sulla questione (dalla prima del tutto autonoma e indipendente) concernente l’efficacia giuridica della copertura assicurativa della compagnia, trattandosi, con riguardo a tale ultimo tema, della risoluzione di questioni di natura contrattuale del tutto prive di connessione con il diverso punto concernente la determinazione delle conseguenze dannose del sinistro che, una volta stabilite ed accertate (anche in contraddittorio con la compagnia assicuratrice), devono ritenersi coperte dall’intervenuto giudicato interno ove non più poste ad oggetto d’impugnazione, essendosi la controversia ormai definitivamente ridotta e concentrata (a seguito della proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente su tale unico punto) alla sola questione dell’estensione, alla compagnia assicuratrice, della responsabilità per il risarcimento dei danni già definitivamente accertati.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.9.2022, n. 27740

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