Le clausole che subordinano l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso, per cui le stesse si configurano come elemento costitutivo del diritto all’indennizzo, con la conseguenza che è onere dell’assicurato fornire la relativa prova, nel generale rispetto del principio dell’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c.
NDR: in argomento Cass. 10 febbraio 2015, n. 2469, 28 ottobre 2014, n. 22806 e 28 aprile 2010, n. 10194.
Tribunale di Bari, sentenza del 12.2.2021, n. 523
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