In tema di confisca del veicolo in seguito alla violazione dell’art. 193 C.d.S. – circolazione del mezzo privo di copertura assicurativa – va affermato che a differenza del regime previgente, l’emissione dell’ordinanza ingiunzione non costituisce più l’unica modalità per l’adozione della confisca. Mentre nel regime anteriore al D.L. n. 151 del 2003, era sempre necessaria l’emissione d’ufficio di detta ordinanza in base al richiamo contenuto nell’art. 193, comma 4, alla L. n. 689 del 1981, art. 21, comma 1 (nel qual caso la misura era sospensivamente condizionata al mancato pagamento, nel termine fissato dal prefetto, della sanzione pecuniaria applicata e del premio di assicurazione semestrale), attualmente, per effetto delle modifiche all’art. 193 C.d.S., comma 4 (ove non figura alcun rinvio al citato art. 21), se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione e non presenta il ricorso, non è più prevista la fissazione, tramite l’obbligatoria emissione di apposita ordinanza – ingiunzione, di un termine per la cosiddetta “sanatoria amministrativa”, avendo il legislatore snellito il procedimento amministrativo e conferito valore di titolo esecutivo al verbale non opposto. L’art. 213, comma 3, consente – difatti – che la confisca possa essere adottata anche con un’ordinanza diversa da quella ingiuntiva quella contemplata dall’art. 204 C.d.S., senza prevedere alcun termine, salvo i casi di proposizione dei ricorsi (di conseguenza, non avendo nella specie la parte proposto ricorso e non avendo effettuato la sanatoria amministrativa della violazione, la confisca poteva esser disposta entro il termine quinquennale L. n. 689 del 1981, ex art. 28, che – alla data del provvedimento sanzionatorio non era decorso).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.10.2021, n. 27851
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