Rilevato che il parcheggio di un supermercato non può essere ritenuta area privata essendo aperto al pubblico transito, con riferimento alla sussistenza dei presupposti dell’azione diretta introdotta ex art. 144 Cod. Ass. va confermato il principio per cui rientrano nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c., dando luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A., anche la sosta del veicolo nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo – in funzione del suo avvio alla circolazione – ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.). Ne consegue che, per l’operatività della garanzia per R.C.A., è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico, ma anche sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.
NDR: per tale principio si veda Cass. 27759/2017.
Tribunale di Milano, sentenza del 14.2.2023, n. 1158
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