Va confermato il principio secondo il quale le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo (sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale), le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2 (La SC osserva che nel caso in esame il Tribunale ha accertato l’esistenza di un rapporto negoziale complesso tra la compagnia assicurativa e il ricorrente, in esecuzione di una moltitudine di incarichi per la liquidazione dei sinistri. La regolamentazione e le modalità di svolgimento di tale rapporto risultavano invariate per l’intera durata dello stesso, non risultando alcuna specifica contrattazione in relazione all’affidamento dei singoli incarichi come alla determinazione dei relativi compensi; quanto – prosegue la SC – al contrario interesse del ricorrente ad una trattazione unitaria, la quale avrebbe dato vita ad un processo difficilmente gestibile e dalla durata non preventivabile, trattasi di affermazione che mira a contestare l’apprezzamento in fatto operato dal giudice di merito, che ha ritenuto che ricorressero i presupposti per l’abusivo frazionamento del credito e l’assenza di elementi che impedissero la trattazione unitaria delle varie domande separatamente proposte.
NDR: in argomento si veda Cass. S.U., 16.02.2017, n. 4090.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 19.10.2020, n. 22656
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