Affinché la procedura di risarcimento ex art. 148 Cod. Ass. possa operare è indispensabile che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un’offerta congrua; in particolare , è richiesto sia “un presupposto formale”, ovvero la trasmissione di una richiesta contenente elementi – indicati dalla succitata disposizione normativa – sufficienti a permettere all’assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, sia “un requisito sostanziale”, e ciò in quanto “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza e buona fede.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.01.2022, n. 1756
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