In ordine all’art. 148 del codice delle assicurazioni private, è manifestamente privo di pregio l’assunto che quanto manifestato dall’assicuratore stragiudizialmente ai sensi di tale norma gli impedisca di svolgere, di fronte alla prospettazione del danneggiato, che abbia fatto affidamento su ciò che l’assicuratore ha detto, difese ed allegazioni diverse. La norma non pone alcun vincolo in tal senso.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 16.5.2024, n. 13614
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