Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso ex art. 2700 c.c., della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti e dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell’autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all’esame di determinati documenti ma non hanno analoga efficacia probatoria relativamente alla veridicità delle suddette dichiarazioni o al contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.11.2021, n. 36429
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno