Verbale di accertamento e opposizione a cartella di pagamento: spese di lite

In ordine all’applicazione dell’art. 91, ultimo comma, c.p.c. (così come aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 13, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10, il quale prevede che “Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”), va affermato che detta disposizione normativa opera esclusivamente nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, pertanto, alle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada, né a quelle di opposizione a cartella di pagamento quando venga denunciata la mancata notifica del verbale di contestazione della violazione.

NDR: in tal senso Cass. 05/05/2016, n. 8961 e 30/04/2014, n. 9556.

Tribunale di Roma, sentenza del 8.10.2021, n. 15689

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