In assenza di altri riscontri probatori, quali un verbale delle autorità di pubblica sicurezza o la deposizione resa da testi pienamente indifferenti alle parti, la testimonianza dei testi escussi nel giudizio di primo grado non appare sufficiente a fornire prova del sinistro come rappresentato in citazione, sia per il fatto che i testi erano legati da un rapporto di amicizia con l’attrice, e viaggiavano quali trasportati nel veicolo della stessa, elemento questo idoneo a generare dubbi sulla piena attendibilità degli stessi, sia per il fatto che nelle deposizioni rese non viene fatto alcuno specifico riferimento al tipo, colore, marca o targa del veicolo antagonista e si opera solo un generico riferimento alla tipologia di danni che tale urto avrebbe determinato.
Tribunale di Roma, sentenza del 17.11.2021, n. 17875
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