Qualora l’assicurazione attrice agisca in giudizio in surroga del danneggiato ex art. 1916 c.c. la norma che stabilisce il termine di prescrizione deve essere individuata nell’art. 2947 c.c. (nella specie, quindi, il termine è di dieci anni con riferimento al decesso della danneggiata), essendo quindi infondata l’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta con riferimento all’art. 2252 c.c.
Tribunale di Milano, sentenza del 25.11.2020, n. 7658
…omissis…
Preliminarmente si rileva che infondata è l’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta con riferimento all’articolo 2252 c.c. comma secondo atteso che parte attrice agisce in surroga dei danneggiati ex articolo 1916 c.c. sicché la norma che stabilisce il termine di prescrizione deve essere individuata nell’art. 2947 c.c., e quindi nel termine di dieci anni con riferimento al decesso della danneggiata.
Infondata anche l’eccezione relativa alla sussistenza del giudicato penale ex art. 650 c.p.c. atteso che. sotto il profilo soggettivo, non vi è coincidenza tra le parti del giudizio penale e quello civile.
Infondata deve, in ogni caso, ritenersi la domanda di surroga formulata da parte attrice sul presupposto della sussistenza della responsabilità di omissis con riferimento all’urto avvenuto tra il veicolo condotto da omissis e quello condotto da omissis.
Sul punto deve condividersi la linea di ragionamento di cui alla sentenza della Corte d’appello di l’Aquila 26 marzo 2014 n. 1110 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto omissis dal reato consistito nelle lesioni subite dei trasportati sul veicolo di omissis nonché della morte di omissis anch’essa trasportata sul medesimo veicolo.
In sintesi, si rileva che deve ritenersi privo di nesso causale con riferimento al tamponamento da parte di omissis del veicolo condotto da omissis il fatto che omissis avesse in precedenza perso il controllo dell’autoveicolo e si fosse fermato in galleria. Come emerge dalle stesse dichiarazioni di omissis, rese anche nell’immediatezza del sinistro e riportate nel rapporto, quando quest’ultimo è entrato in galleria omissis era già fermo lungo la carreggiata e ed era visibile la coda dei veicoli fermi. Evidenza addirittura la Corte d’appello di l’Aquila che, sulla base dell’istruttoria espletata in quella sede “di certo l’imputato ebbe il tempo discendere dalla propria autovettura, di indossare e fare indossare ai soggetti sulla stessa trasportati i giubbotti colorati, di raccogliere bagagli che a causa dell’urto della omissis con la parete della galleria si erano riversati sulla carreggiata, di fuoruscire dalla stessa galleria al fine di effettuare le chiamate di emergenza mediante il proprio cellulare”. Anche la suddetta sentenza fa riferimento alle dichiarazioni rese da omissis il quale a specifica demanda, pur avendo negato che all’inizio della galleria potesse esserci qualcuno segnalare l’incidente già occorso ha tuttavia dichiarato che era tutto regolare, che ad un certo punto in galleria si vedeva che in lontananza c’era già un incidente, che dove c’era l’incidente era chiarissimo perché si vedeva benissimo perché la galleria era chiarissima e illuminata a giorno. Ritiene questo giudice che tali dichiarazioni, in contrasto con quelle rese da omissis e dalle figlie di questi anche nel suddetto giudizio, secondo cui la sterzata da parte di omissis repentina e improvvisa sarebbe stata determinata dalla necessità di evitare l’ ostacolo improvviso costituito dalla omissis, risultano in linea con le difese di omissis e le dichiarazioni di altri testi sentiti nel corso del giudizio penale diretto all’accertamento della sua responsabilità e congruenti con la sussistenza di un lasso temporale necessariamente intercorso tra il primo e il secondo incidente tale da far ritenere l’interruzione del nesso di causalità tra la condotta di omissis e il successivo urto che deve essere imputato integralmente alla responsabilità di uno o di entrambi i conducenti dei veicoli sopraggiungenti l’uno per aver effettuato un cambiamento di corsia senza aver verificato la possibilità di effettuare tale manovra in sicurezza l’altro per aver omesso di regolare la velocità in una situazione di pericolo all’interno della galleria che doveva ritenersi visibile già a distanza.
Ne consegue che la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa rigetta la domanda proposta da parte attrice; condanna parte attrice a rifondere a U. le spese di lite liquidate in € 20.000,00 oltre spese generali oneri e accessori.