In seguito all’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge 689/1981, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta all’appello, e non al ricorso per cassazione. L’appello per le cause di valore non superiore ad euro 1100,00 non è sottoposto alle limitazioni di cui all’art. 339 comma 3 c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell’art. 23 comma 11 della legge citata, come modificato dall’art. 99 d.lgs. 507/1999, non è applicabile l’art. 113 comma 2 c.p.c., sicchè non è possibile una pronuncia secondo equità.
NDR: in tal senso Cass. 26613/2018 e 182/2011.
Tribunale di Roma, sentenza del 10.12.2021, n. 19196
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