Va confermato che l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell’atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive, come è confermato dall’art. 6-quater del D.L. n. 6 del 1991, convertito, con modif., nella L. 15 marzo 1991 n. 80, con riguardo agli atti degli enti locali, e dall’art. 3 D.lgs. 2 febbraio 1993 n. 39 con riguardo agli atti di qualsiasi pubblica amministrazione, i quali prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadiscono sul piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi (fattispecie in tema di appello in materia di opposizione a sanzione amministrativa per mancata sottoscrizione da parte del Prefetto dell’ordinanza-ingiunzione conseguente a violazione al C.d.S.).
NDR: in tal senso Cass. 31/05/2005, n. 11499.
Tribunale di Roma, sentenza del 17.3.2021, n. 4692
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