Opposizione a cartelle di pagamento relative a crediti di diversa natura

In caso di crediti portati in cartelle esattoriali relativi in parte a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, in altra parte a crediti tributari va affermato che qualora vi sia opposizione a cartelle di pagamento relative a crediti di diversa natura, il giudice deve trattenere quelle di sua competenza e dichiarare il difetto di giurisdizione o di competenza per le altre. Ciò posto, in tema di sanzione amministrative, il combinato disposto degli art. 205, comma terzo, D.lgs n. 285 del 1992 e art. 22-bis della L. n. 689/81 attribuisce in via generale al Giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell’art. 7, comma 2, c.p.c., atteso che l’assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio; detta competenza essendo funzionale assume il carattere di “assoluta” e “inderogabile” e trova fondamento nelle previsioni del D.lgs 385/1992, allorché si tratti, per l’appunto di violazioni del codice della strada. Pertanto quanto ai crediti relativi a sanzioni amministrative in violazione al codice della strada va dichiarata l’incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 14.3.2018, n. 6135 e, alla seconda, Cass. n. 15694 del 27.07.2005.

Tribunale di Roma, sentenza del 27.1.2022, n. 1341

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