Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
NDR: in tal senso Cass. n. 30777 del 06/11/2023; si vedano altresì Cass. 26 giugno 2017 n. 15900, 21 maggio 2013 n. 12385, 20 novembre 2007 n. 24154 e 17 febbraio 2023 n. 5129.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 30.4.2024, n. 11661
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