Legittimità della contestazione: distanza minima per la collocazione della segnaletica di preavviso

La previsione dell’obbligo della preventiva informazione agli automobilisti circa la presenza di una postazione di autovelox, ex art. 4 L. n. 168/2002, non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro installazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantire il tempestivo avvistamento. Ne consegue che se nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata tramite i mezzi di rilevazione a distanza, non è contenuta l’indicazione delle modalità di installazione della segnaletica di preavviso né la distanza minima tra il cartello di preavviso e la postazione di rilevamento, il verbale non è nullo. L’idoneità della collocazione del cartello di preavviso e della distanza dalla postazione di rilevamento non è un dato che deve essere riportato nel verbale, è direttamente valutabile dagli agenti accertatori e intrinseco nella indicazione della sussistenza della segnalazione preventiva. L’eventuale contestazione può avvenire solo tramite querela di falso perché il verbale costituisce un atto pubblico.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13 novembre 2020, n. 25690

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