Qualora il giudice di primo grado abbia ritenuto dimostrata, in via presuntiva ex art. 2054 c.c., la colpa del conducente e parte soccombente abbia contestato, in grado di appello, sia tale statuizione, sia l’applicabilità al caso di specie dell’art. 141 cod. ass. ma, sebbene le due questioni fossero tra loro indipendenti, la Corte d’appello abbia deciso solo la seconda, ritenendo assorbita la prima e in cassazione l’assicurazione non abbia impugnato la detta statuizione di assorbimento, va affermato che, conseguenza di ciò, è l’avvenuta formazione del giudicato interno sulla statuizione con cui il giudice di primo grado ritenne dimostrata la colpa in via presuntiva ex art. 2054, comma primo, c.c. (e, di conseguenza, l’irrilevanza delle censure mosse in appello avverso la statuizione di applicabilità al caso di specie dell’art. 141 cod. ass.).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 27.3.2024, n. 8207
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