Con riferimento al giudizio instaurato ai sensi dell’art. 18 L. n. 990 del 1969, la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell’art. 2733, comma 3, c.c., tanto che la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l’attore dell’assolvimento dell’onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto, assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l’art. 2733, comma 3, c.c..
NDR: in argomento Cass. 14 ottobre 2019 n. 25770, 13 febbraio 2013 n. 3567 e 19 ottobre 2016 n. 21096.
Tribunale di Roma, sentenza del 13.1.2022, n. 389
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno