In tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, va confermato che ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 120 del Codice della Strada, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell’A.G.O., trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell’esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto.
Tribunale di Roma, sentenza del 2.12.2021, n. 18871
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