Qualora il primo giudice abbia ravvisato elementi di responsabilità sia a carico del primo conducente (nella specie non aver compiuto la manovra di cambiamento di corsia in condizioni di sicurezza e nel rispetto dell’art.154 codice della strada) sia a carico del secondo (la condotta dell’altro conducente, come da lui stesso riferita, avrebbe dovuto indurlo a prepararsi alla frenata per evitare l’impatto), ma non abbia tuttavia indicato le ragioni che, pur “in assenza di prove certe”, lo hanno portato a ravvisare una prevalente responsabilità di uno dei due, si deve fare ricorso alla presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2 c.c. che opera, appunto, nei casi come quello di specie in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta di ciascuno dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
NDR: in tal senso Cass. n. 9353 del 04/04/2019.
Tribunale di Milano, sentenza del 20.7.2021, n. 6326
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