Art. 345 c.p.c.: inammissibile la produzione in appello del certificato di taratura dell’autovelox

Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’“indispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 08.09.2021, n. 24212

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