Il termine di cui all’art. 7, comma 7, del D.lgs. n. 150/2011, fissato in dieci giorni prima dell’udienza per il deposito della documentazione strettamente connessa all’impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio sicché la documentazione fotografica dell’infrazione – acquisita con modalità automatica del dispositivo Photored – tardivamente prodotta è utilizzabile come prova.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 3.3.2022, n. 6988
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