Accertamento delle violazioni del C.d.S. con Photored: termini per la produzione documentale fotografica

Il termine di cui all’art. 7, comma 7, del D.lgs. n. 150/2011, fissato in dieci giorni prima dell’udienza per il deposito della documentazione strettamente connessa all’impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio sicché la documentazione fotografica dell’infrazione –  acquisita con modalità automatica del dispositivo Photored – tardivamente prodotta è utilizzabile come prova.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 3.3.2022, n. 6988

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