Accertamenti alcolemici della p.g.: quando non sono utilizzabili gli esiti delle rilevazioni?

La polizia giudiziaria, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 356 c.p.p. e dall’art. 114 disp. att. c.p.p.,  è tenuta a dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura.

La ratio sottesa all’obbligo di dare l’avviso non è ricollegata alla tipologia dell’accertamento esperito, ma alla funzione dell’atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria. Pertanto, l’ipotesi in cui non c’è necessità di dare l’avviso suddetto è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi.

Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 4.5.2021, n. 16814

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