Postazioni di controllo per il rilevamento della velocità: preventiva segnalazione

Va confermato che: (i) ai sensi dell’art. 142, comma 6-bis, c.d.s., le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada; (ii) tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione; (iii) a fronte della mera contestazione del quomodo e non dell’an dell’obbligo di segnalazione, l’onere di fornire la dimostrazione dell’inadeguatezza del dovere informativo, quale fatto paralizzante o impeditivo della pretesa sanzionatoria, è a carico dell’opponente, con l’effetto che – allorché questi non provi tale asserita inadeguatezza – il verbale di accertamento deve reputarsi valido, dovendosi confermare che in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente, e non sulla P.A., l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità.

NDR: in tal senso Cass. n. 33773/2023.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 12.7.2024, n. 19223

…omissis…

Rilevato

XX ha proposto opposizione contro il verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla polizia municipale di Agropoli, in data 05/10/2014, per violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s., per superamento dei limiti di velocità;

il Giudice di Pace di Agropoli, con sentenza n. 50/2016, in contumacia del Comune di Agropoli (infra, “Comune”), ha rigettato l’opposizione;

il Tribunale di Vallo della Lucania, pronunciando sull’appello del soccombente, nel contraddittorio del Comune di Agropoli, in accoglimento del gravame, ha annullato il verbale di contestazione e ha regolato di conseguenza le spese;

in accoglimento del primo motivo di appello, assorbiti gli altri, il Tribunale ha ritenuto che il Comune, contumace in primo grado, a fronte delle contestazioni specifiche sollevate dal ricorrente dinanzi al Giudice di Pace, non avesse prodotto la documentazione attestante la corretta segnalazione e il corretto funzionamento dello strumento di rilevazione della velocità e che, pertanto, non avesse dato prova dei fatti costitutivi della “legittimità della violazione al cds”;

il Comune di Agropoli ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, resistiti dal sig. XX con controricorso.

Considerato

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 346,329 c.p.c., perché il Tribunale non ha rilevato che il ricorrente non aveva riproposto in appello l’eccezione, disattesa dal GdP, di omessa segnalazione dell’apparecchiatura di rilevamento, eccezione che, pertanto, doveva intendersi rinunciata;

il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che, benché, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere della prova gravi sull’amministrazione, nella specie, il ricorrente aveva prodotto in giudizio il verbale di accertamento che conteneva tutte le indicazioni (come quella che l’apparecchiatura era posizionata in modo ben visibile ed era segnalata con apposito segnale apposto alla distanza prevista dal c.d.s.), idonee a smentire le doglianze dell’opponente;

il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. per non avere il Tribunale rilevato che l’appellante aveva inammissibilmente contestato, per la prima volta in appello, il malfunzionamento dell'”autovelox”;

il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata superato la presunzione di “perfetto funzionamento” dell’apparecchio tecnico, attestata dal verbale di accertamento, senza verificare se, in primo grado, l’opponente avesse “ragionevolmente e motivatamente” posto in dubbio la taratura e il buon funzionamento dello strumento rilevatore della velocità;

il secondo motivo è fondato, il che comporta l’assorbimento degli altri motivi;

il nucleo della motivazione della sentenza impugnata è dato dall’affermazione secondo cui l’amministrazione, cui spettava dare prova dei fatti costitutivi della violazione, aveva omesso di farlo essendo rimasta contumace in primo grado;

è ius receptum (tra le altre, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384-01) che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all’art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell’illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione.

Si è anche chiarito (Cass. n. 33773/2023) che:

(i) ai sensi dell’art. 142, comma 6-bis, c.d.s., le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada;

(ii) tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4007 del 08/02/2022);

(iii) a fronte della mera contestazione del quomodo e non dell’an dell’obbligo di segnalazione, l’onere di fornire la dimostrazione dell’inadeguatezza del dovere informativo, quale fatto paralizzante o impeditivo della pretesa sanzionatoria, è a carico dell’opponente, con l’effetto che – allorché questi non provi tale asserita inadeguatezza – il verbale di accertamento deve reputarsi valido. A tal proposito, questa Corte ha affermato che, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente, e non sulla P.A., l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità;

nella specie, il Tribunale, senza fare applicazione di questi principi di diritto, ha evinto in maniera erronea la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa dell’amministrazione dalla contumacia di quest’ultima, mentre avrebbe dovuto valutare: in primo luogo, la rilevanza probatoria del verbale di contravvenzione, che l’opponente aveva prodotto dinanzi al Giudice di pace; in secondo luogo – nell’ipotesi di ravvisata idoneità del verbale di contestazione a provare la pretesa sanzionatoria – la fondatezza o meno dei fatti specifici e delle circostanze negative contrapposti dall’opponente alle allegazioni della P.A.;

in conclusione, accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vallo della Lucania, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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