Ausiliari del traffico e ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano: poteri

Va data continuità al precedente che interpreta l’art. 17, commi 132 e 133, legge n. 127 del 1997, nel senso che “il legislatore abbia inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in ipotesi tassative. In presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali quelle connesse alla gestione delle aree da riservare a parcheggio e l’esercizio del trasporto pubblico di persone, la disciplina ha previsto che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi”. La tesi secondo cui gli ispettori delle aziende di trasporto sarebbero però titolari di un potere di controllo limitato alle aree date in concessione alle aziende da cui dipendono, appare confortata dal tenore letterale del comma 133, il quale, nel prevedere la possibilità di conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 132 (accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione), chiarisce che le funzioni di prevenzione e di accertamento attengono alla materia della circolazione e sosta sulle sole corsie riservate al trasporto pubblico. La natura derogatoria delle norme in oggetto rispetto alla regola generale secondo cui la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale compete ai soggetti di cui all’articolo 12, comma 3, c.d.s., non consente di ampliare in via interpretativa il novero delle funzioni attribuite a soggetti privati. Quindi, mentre i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi hanno poteri di accertamento e contestazione soltanto per le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, per i soggetti di cui al comma 133 le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla “sosta nelle aree oggetto di concessione” alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed “inoltre” alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico”, attribuite al personale ispettivo di dette aziende” (il Tribunale di Milano, discostandosi dalla giurisprudenza di questa Corte, ha erroneamente affermato che gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano hanno il potere di accertare le violazioni del c.d.s. “nell’intero territorio comunale”).

NDR: per il precedente richiamato nella prima parte della massima si veda Cass. n. 30288 del 2022, nonché Cass. 551/2009; sulla seconda parte della massima si veda Cass. 551/2009, 2973/2016 e 3494/2019.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 12.7.2024, n. 19244

…omissis…

rilevato

XX ha proposto opposizione avverso tre verbali di accertamento del 2019, con i quali gli veniva contestata la violazione dell’art. 157, comma 8, c.d.s., per sosta del veicolo di sua proprietà in via —, in località prossima alla stazione della metropolitana, senza avere azionato il dispositivo di controllo del pagamento della tariffa;

il Giudice di pace, nel contraddittorio del Comune di Milano (“Comune”), con sentenza n. 397/2020, ha accolto l’opposizione, in ragione dell’assenza di parchimetri su via —, e ha annullato le sanzioni;

proposta impugnazione dal Comune, il Tribunale di Milano ha riformato la pronuncia di primo grado rilevando, da un lato, che, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, l’art. 157, comma 6, c.d.s., non implica che il parchimetro debba essere collocato nella stessa via in cui avviene il parcheggio del veicolo (nella specie, via —); dall’altro lato, che, posto che è possibile pagare la sosta in diversi modi, è persino ultronea la possibilità di provvedere al pagamento a mezzo dei parchimetri situati nelle vie adiacenti a via —.

Il giudice d’appello, inoltre, ha richiamato l’orientamento dello stesso Tribunale per cui sussiste il potere sanzionatorio in capo agli agenti accertatori dell’ATM, come si desume dalle disposizioni di riferimento (art. 17, commi 132 e 133, legge n. 127 del 1997).

Infine, in risposta alla doglianza dell’opponente, secondo cui, trattandosi di un parcheggio incustodito, mancherebbe uno scambio di prestazioni e l’automobilista non dovrebbe pagare la sosta, il Tribunale ha rimarcato che la disciplina della sosta in area cittadina è dettata da plurime ordinanze sindacali, in forza delle quali il Comune non fornisce una prestazione corrispettiva al pagamento della sosta, ma esercita una funzione pubblica a garanzia della migliore turnazione della sosta da parte di tutti i cittadini, senza alcun obbligo di provvedere alla custodia dei veicoli;

XX ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, illustrati con una memoria.

Il Comune di Milano ha resistito con controricorso.

Considerato

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 17, commi 132 e 133, legge n. 127 del 1997, per avere il Tribunale erroneamente affermato che agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico siano conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nell’intero territorio comunale e non limitatamente alle aree in concessione alle aziende medesime;

il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 157, comma 6, c.d.s., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che il ricorrente dovesse attivare il dispositivo di controllo della sosta, benché in zona non fosse collocato alcun parchimetro;

il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. f), c.d.s., e dell’art. 1571, c.c., per aver la sentenza escluso che nell’area di parcheggio fosse imposto un dovere di custodia in capo all’amministrazione e ciò senza esaminare, poiché non prodotta in giudizio, la delibera comunale che disciplinava la materia, non essendo segnalato – come era doveroso – che il parcheggio era incustodito;

il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 5, allegato E della legge n. 2248 del 1865, per avere il Tribunale escluso che il giudice ordinario possa sindacare le ordinanze comunali che disciplinano la sosta cittadina, senza considerare che il G.O. ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, che siano rilevanti ai fini del giudizio;

il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulle questioni, prospettate dall’appellato nella comparsa di costituzione in appello, in punto di non visibilità della segnaletica stradale, di mancanza delle autorizzazioni di legge per l’istituzione di parcheggi a pagamento, di mancanza di stalli di parcheggio;

il primo motivo è fondato, il che comporta l’assorbimento degli altri motivi;

va data continuità al precedente sezionale – Cass. n. 30288 del 2022 – relativo a controversia, tra le stesse parti, avente ad oggetto la medesima fattispecie, che intrepreta l’art. 17, commi 132 e 133, legge n. 127 del 1997, nel senso che “il legislatore abbia inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in ipotesi tassative. In presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali quelle connesse alla gestione delle aree da riservare a parcheggio e l’esercizio del trasporto pubblico di persone, la disciplina ha previsto che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi” (Cass. 551/2009). La tesi secondo cui gli ispettori delle aziende di trasporto sarebbero però titolari di un potere di controllo limitato alle aree date in concessione alle aziende da cui dipendono, appare confortata dal tenore letterale del comma 133, il quale, nel prevedere la possibilità di conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 132 (accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione), chiarisce che le funzioni di prevenzione e di accertamento attengono alla materia della circolazione e sosta sulle sole corsie riservate al trasporto pubblico. La natura derogatoria delle norme in oggetto rispetto alla regola generale secondo cui la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale compete ai soggetti di cui all’articolo 12, comma 3, c.d.s., non consente di ampliare in via interpretativa il novero delle funzioni attribuite a soggetti privati (Cass. 551/2009; Cass. 2973/2016; Cass. 3494/2019). Quindi, mentre i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi hanno poteri di accertamento e contestazione soltanto per le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, per i soggetti di cui al comma 133 le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla “sosta nelle aree oggetto di concessione” alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed “inoltre” alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico”, attribuite al personale ispettivo di dette aziende”; il Tribunale di Milano, discostandosi dalla giurisprudenza di questa Corte, ha erroneamente affermato che gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano hanno il potere di accertare le violazioni del c.d.s. “nell’intero territorio comunale”;

in conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo;

dato che la questione giuridica esaminata è stata oggetto di oscillazioni giurisprudenziali, superate soltanto di recente, debbono essere compensate, tra le parti, le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di cassazione.

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