Va confermato il principio per cui qualora la produzione di un evento dannoso nella complessità di tutte le sue conseguenze negative possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, sia che essi abbiano agito concorrentemente per produrre il fatto dannoso in sé, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell’aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte , ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell’evento, sia che esso abbia operato come concausa sia che esso possa aver dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso. Nel caso di specie, deve quindi dirsi inadeguato – e quindi non corretto – l’apprezzamento, da parte del giudice di merito, dell’incidenza del fattore causale, consistente nella custodia di un bene intrinsecamente e durevolmente privo di accorgimenti atti a prevenire il rischio dell’uscita di strada, e quindi della perdita di controllo del veicolo (invece reputata perfino preponderante a danno della vittima), sulla sequenza delle conseguenze pregiudizievoli esitate in danno del conducente; la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione (il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria, accertando la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. di Anas, e ritenendo la sussistenza di un concorso di colpa del conducente nella misura del 60%, per aver omesso di apporre adeguate barriere a protezione del pericolo “atipico” consistente in un albero posto in prossimità della carreggiata e a distanza inferiore a quella prescritta).
NDR: con riferimento al principio richiamato nella prima parte della massima si veda Cass. n. 22801 del 29/09/2017.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.6.2024, n. 15513
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