Va ribadito l’orientamento secondo cui in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all’interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente), la legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla Regione ma all’ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente “lex specialis” rispetto agli artt. 1,9 e 19 della L. n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia. Al riguardo non ha rilievo il fatto che la regione ha compiti generali di tutela della fauna e di selezione ecologica, poiché quei compiti generali attengono a finalità diverse dal controllo dei danni che la fauna selvatica può causare e che mirano piuttosto ad un contenimento della fauna ad altri fini. Dunque resta fermo che, qualora i compiti di prevenzione siano affidati ad un particolare ente, è quest’ultimo a doversi ritenere responsabile del danno. Ciò posto, ed essendo dunque passivamente legittimato il parco e non la regione, è irrilevante l’ulteriore questione del titolo della responsabilità, vale a dire se esso sia rinvenibile nell’articolo 2043 anziché nell’articolo 2052 del codice civile: questione che dovrà porsi rispetto ovviamente al soggetto effettivamente legittimato.
NDR: per l’orientamento citato si veda Cass. 2502/ 2022.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.5.2024, n. 14951
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